UGDCEC
Elezioni Consiglio Direttivo e Collegio Probi viri 2025 - 2028
Care colleghe e cari colleghi,
il 19 settembre 2025 avranno luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri della nostra Unione locale.
Si ricorda che hanno diritto al voto soltanto gli Associati EFFETTIVI in regola con il versamento della quota dell'anno in corso, purché iscritti da almeno 2 (due) mesi all'Unione.
Di seguito esponiamo integralmente:
1) Convocazione Assemblea;
2) regolamento Elettorale;
3) Statuto Vigente.
1) Convocazione assemblea
Padova, 08 agosto 2025
Ai Signori Associati
Loro sedi – via email
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI
I Signori Associati sono convocati in Assemblea per il giorno 18 settembre 2025 alle ore 23.59 in prima convocazione, ed eventualmente per il giorno 19 settembre 2025 (venerdì) alle ore 18.00 in seconda convocazione, in presenza presso la sede di Via G. Gozzi 2G, 35131, Padova, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Approvazione rendiconto 2024;
- Elezioni nuovo Consiglio Direttivo e nuovo Collegio dei Probiviri UGDCEC di Padova;
- Approvazione del nuovo statuto UGDCEC di Padova;
- Varie ed eventuali.
Si ricorda che hanno diritto al voto esclusivamente gli Associati Effettivi in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso, purché iscritti da almeno due mesi all'Associazione e, ai sensi dell’art. 10.4 dello Statuto, non sono ammesse deleghe.
In allegato il Regolamento elettorale, che sarà comunque reso disponibile anche nel nostro sito www.ugdcpd.it.
Il testo del nuovo Statuto, adeguato alle indicazioni dell’UNGDCEC reperibili nel sito www.knos.it, sarà consultabile in sede, oppure trasmesso su richiesta, a partire dal 5 settembre 2025.
Al termine della riunione, in spazio aperto (al momento da definire), avrà luogo un’occasione di intrattenimento conviviale.
Il Vicepresidente Il Presidente
Giulia Zonari Emanuele Artuso
2) Regolamento Elettorale
Regolamento elettorale
Ai sensi dell’art. 11.4 dello Statuto
Rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova -Mandato 2025-2028
Articolo 1
Data delle elezioni e convocazione dell’Assemblea
Le elezioni sono fissate in assemblea per il giorno 18 settembre 2025 alle ore 23.59 in prima convocazione e per il giorno venerdì 19 settembre 2025 alle ore 18.00 in seconda convocazione, in presenza presso la sede di Via G. Gozzi 2G, 35131, Padova (presso i locali dell’ODCEC Padova). La celebrazione potrà avvenire in altra data, sede od orario, successivamente comunicati con almeno 10 (dieci) giorni d’anticipo rispetto alla data originaria dell’Assemblea, in caso di sopravvenuta indisponibilità dei locali ODCEC Padova o stanti altre cause di forza maggiore.
La convocazione dell’Assemblea dovrà essere inoltrata agli Associati 2025, tramite mail indicata all’atto dell’iscrizione (o presente nel sito web dell’Ordine) entro e non oltre il 19 agosto 2025 con indicazione anche della seconda convocazione dell'assemblea per il giorno venerdì 19 settembre 2025 (ore 18:00).
Articolo 2
Elettorato attivo
Hanno diritto di voto soltanto gli Associati Effettivi in regola col versamento delle quote sociali 2025, purché iscritti da almeno due mesi all’Unione, la cui iscrizione sia stata ratificata dal Consiglio Direttivo.
Pertanto, potranno essere ammessi al voto del 19 (diciannove) settembre 2025 ore 18:00 gli associati Effettivi 2025 che si siano iscritti all’UGDCEC di Padova entro il 19 (diciannove) luglio 2025, e la cui iscrizione sia ratificata dal Direttivo prima della data dell’Assemblea.
Articolo 3
Elettorato Passivo
Possono essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo gli Associati Effettivi che alla data dell’Assemblea convocata per il rinnovo risultano avere i requisiti richiesti per l’elettorato attivo, di cui all’art. 2 di questo Regolamento.
Possono essere eletti alla carica di membro del Collegio dei Probiviri gli associati Effettivi 2025 che si siano iscritti all’UGDCEC di Padova entro il 19 (diciannove) luglio 2025, e la cui iscrizione sia ratificata dal Direttivo prima della data dell’Assemblea.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri può essere un Associato Aderente, e deve possedere requisiti di esperienza dell’Associazione.
Articolo 4
Candidature
Per essere eletti alla carica di membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri è necessario essersi candidati. È obbligatorio presentare una propria lista di candidati per l’elezione alla carica di membro del Consiglio Direttivo (e del Collegio dei Probiviri).
Ciascuna lista per il Consiglio Direttivo deve, a pena di inammissibilità, contenere l’indicazione di un minimo di 7 (sette) candidati; ciascuna lista per il Collegio dei Probiviri deve, a pena di inammissibilità, contenere l’indicazione di almeno 3 (tre) candidati.
Le liste sono ammissibili a condizione che:
- a) siano presentate al Presidente del Consiglio Direttivo in carica mediante P.E.C. (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) entro e non oltre le ore 12 del 5 settembre 2025;
- b) le liste contengano le generalità esatte del candidato (cognome e nome) nonché il numero di iscrizione all’Albo professionale dello stesso;
- c) ciascuna lista sia contraddistinta da un simbolo o da un motto e non è necessario che sia evidenziato il nome del candidato Presidente che verrà nominato, come da statuto, dal Direttivo all’atto di insediamento.
Il Presidente del Consiglio Direttivo comunica via mail ai candidati Presidenti ovvero, nel caso non fosse indicato il candidato presidente al primo nome della lista, entro le ore 12 del 8 settembre 2025 la validità o meno delle liste presentate. È ammesso ricorso ex art. 10.6 dello Statuto.
Articolo 5
Modalità di espressione del voto
Il voto è segreto e viene espresso personalmente (non sono ammesse deleghe), da ciascun avente diritto mediante compilazione della scheda elettorale e deposito della stessa nell’urna durante l’Assemblea convocata per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
La scheda elettorale è predisposta a cura del Presidente del Consiglio Direttivo; essa deve riportare tutte le liste ammesse in ordine di presentazione, indicando se presenti i candidati presidenti, il simbolo o motto ed i nominativi dei relativi candidati.
Tutte le schede devono essere preventivamente siglate dal Consigliere Segretario o dal Vice Presidente e recare il simbolo dell’Unione.
Il voto si esprime contrassegnando l’apposita casella predisposta nella scheda in corrispondenza di una lista; in tal caso il voto si intende espresso a favore di tutti i componenti della lista.
Articolo 6
Risultato elettorale
Al termine della votazione il Presidente nomina due scrutatori che provvedono immediatamente allo spoglio delle schede; terminato lo spoglio delle schede, il Presidente proclama eletti gli associati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti, previa accettazione, anche verbale, da parte del candidato presidente (ovvero del primo nome in lista in caso di non indicazione del candidato presidente) vincente (sia per il Consiglio Direttivo, sia per il Collegio dei Probiviri).
Ai fini di cui al presente articolo, in caso di parità di voti prevale la lista avente come candidato presidente o come primo della lista l’associato con più anni di esperienza all’interno del consiglio Direttivo dell’Unione; in caso di ulteriore parità, prevale l’associato con più anni di iscrizione all’Unione Giovani; in caso di ulteriore parità, prevale l’associato anagraficamente più giovane.
Come indicato all’art. 10.6 dello Statuto, il risultato delle votazioni può essere contestato entro 5 (cinque) giorni successivi al giorno dello scrutinio con domanda scritta e firmata da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati aventi diritto al voto, indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri, oltre che per conoscenza al Consiglio Direttivo.
Articolo 7
Propaganda elettorale
La propaganda elettorale non deve ledere mai il prestigio della categoria e dei concorrenti.
La propaganda elettorale deve consistere unicamente nelle esposizioni dei programmi.
Non è ammessa la propaganda elettorale sui quotidiani e sui mezzi di informazione e di comunicazione di massa, anche se a diffusione limitata in ambito locale.
***
Per il Consiglio Direttivo – Il Presidente
Emanuele Artuso
3) Statuto Vigente
COSTITUZIONE E FINALITA’
ARTICOLO 1. Denominazione e scopi
1.1 Si costituisce fra i Dottori Commercialisti che aderiscono al presente statuto un’Associazione denominata “UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PADOVA” in breve di seguito indicata nel presente statuto anche come "Unione”.
1.2 L’Unione, che non ha fine di lucro, ha lo scopo di rinsaldare fra i Giovani Dottori Commercialisti i legami di amicizia e di solidarietà, di studiare i problemi della categoria, di facilitare attraverso un vicendevole aiuto l’avvio della professione, di prestare assistenza ai propri membri con tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze nelle quali il suo intervento sia opportuno e necessario. Essa aderisce all’UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI (qui di seguito in breve denominata “Unione Nazionale”) accettandone statuto, finalità, disposizione e direttive.
1.3 L’Unione locale di PADOVA deve svolgere attività propositiva verso l’Unione Nazionale e seguirne poi, costantemente, l’indirizzo coordinatore, demandando alla stessa iniziative aventi interesse generale per i dottori commercialisti con specifico carattere sindacale e di rappresentanza di categoria.
ARTICOLO 2. Durata
2.1 L’Unione ha durata illimitata.
ARTICOLO 3. Sede
3.1 L’Unione ha la propria sede presso la sede dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova. L'organo amministrativo (consiglio direttivo) ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali prive di stabile rappresentanza, e di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato; spetta invece all’assemblea degli associati deliberare il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato.
ARTICOLO 4. Rapporti con l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
4.1 L'Unione aderisce all'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ne condivide le finalità e le attività, e si impegna a uniformarsi alle sue direttive. Il Presidente dell'Unione, in sede di Assemblee Nazionali, dovrà sempre relazionare sull'attività svolta e programmata dalla propria Associazione, nonché presentare le istanze degli Associati nei confronti dell'Unione Nazionale.
ARTICOLO 5. Attività
5.1 L’Unione per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale, svolgerà le seguenti attività :
- organizzare convegni, corsi, incontri di studio e ogni altra attività idonea a sviluppare l'aggiornamento professionale e stimolare il confronto professionale tra gli associati ed i colleghi;
- realizzare iniziative mirate a proporre agli associati migliori servizi inerenti la professione, anche grazie alla stipula di convenzioni con soggetti privati e pubblici di ogni tipo;
- realizzare i progetti della Commissione di Studio adottati ed approvati dall'assemblea;
- promuovere e organizzare attività dirette a facilitare l'avvio e l'esercizio della professione;
- promuovere azioni giudiziarie a tutela degli interessi patrimoniali, morali e professionali degli associati e della categoria, anche assumendosi l'onere finanziario per l'assistenza in giudizio degli associati;
- aderire ad iniziative aventi scopi analoghi nell'ambito nazionale ed internazionale;
- partecipare ad associazioni nazionali ed internazionali della medesima o di diversa categoria professionale;
- realizzare qualsiasi altra attività destinata a raggiungere gli scopi dell'Unione.
ARTICOLO 6 - Patrimonio
6.1 Il patrimonio dell’Unione è composto:
- dalle quote sociali;
- dalle contribuzioni volontarie e straordinarie;
- introiti derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali, connesse, accessorie e diverse.
6.2 E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'associazione, l’assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, alla devoluzione del patrimonio dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 7 - Associati
7.1 Dell’Unione possono far parte i Commercialisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo ed i praticanti iscritti nell’apposito Registro dei Praticanti.
7.2 L’Unione comprende Associati Effettivi, Associati Aderenti, Associati Praticanti e Associati Onorari, i quali tutti all’atto dell’iscrizione devono impegnarsi per iscritto ad accettare le norme del presente statuto.
7.3 Sono Associati Effettivi i Commercialisti iscritti alla sezione A, i quali al momento dell’iscrizione non abbiano compiuto quarantatre anni d’età anagrafica. Gli Associati Effettivi hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti a tutte le cariche dell’Unione.
7.4 Sono Associati Aderenti i Commercialisti iscritti nella sezione A dell’albo che abbiano superato i limiti di età previsti per essere considerati Effettivi ai sensi dell’art. 7.3 del presente Statuto e che, indipendentemente da precedenti iscrizioni, condividano gli scopi dell'associazione nonché gli iscritti della sezione B dell’Albo. Gli Associati Aderenti non hanno diritto al voto in assemblea, e non possono ricoprire cariche elettive ad eccezione della carica di Presidente del Collegio dei Probiviri dell’Unione.
7.5 Sono Associati Praticanti gli iscritti nell’apposito Registro dei praticanti. Gli Associati Praticanti potranno eleggere, qualora la loro rappresentanza sia qualificata in almeno dieci iscritti, nell’ambito della propria categoria d’associati, un rappresentante comune che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzionalità consultive e senza diritto di Il rappresentante così nominato decade immediatamente dalla carica all’atto della sua cancellazione dal Registro dei praticanti e dovrà essere sostituito. Egli decade, comunque, automaticamente alla conclusione del mandato del Consiglio Direttivo in carica.
7.6 Con delibera della Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati nella qualità di Associati Onorari coloro i quali si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore dei Giovani Dottori Commercialisti. Essi possono partecipare all’assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.
7.7 Gli Associati Effettivi, Aderenti e Praticanti pagano una quota annuale all’Unione, il cui ammontare sarà fissato dal Consiglio Direttivo, anche in misura differenziata per categoria. Il contributo dovrà essere versato al Tesoriere entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.
7.8 Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, né rivalutabili.
ARTICOLO 8. Dimissioni ed Espulsioni
8.1 Perdono di diritto la qualifica di Associati Effettivi, Aderenti e Praticanti, gli Associati che daranno le dimissioni od abbandoneranno la professione. Saranno considerati dimissionari coloro che non verseranno la quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo e comunque entro l’anno finanziario successivo.
8.2 Il Consiglio Direttivo potrà, in presenza di comportamenti gravemente lesivi dell’immagine e del decoro della professione, nonché nel caso di mancato rispetto delle norme del presente statuto, decidere l’espulsione di un Associato. L’interessato, tuttavia, dovrà essere convocato per avere la possibilità di giustificarsi. L’espulsione sarà comunicata all’interessato con lettera raccomandata e l’espulso potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla notifica.
ARTICOLO 9. Organi dell’Unione
9.1 Gli Organi preposti al funzionamento dell’Unione sono:
- l’Assemblea generale degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- la Commissione di Studio;
- il Comitato Consuntivo;
- il Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 10. Assemblea Generale degli Associati
10.1 L’Assemblea generale si riunisce almeno una volta all’anno ed ogni altra volta che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla o che almeno 1/3 (un terzo) degli Associati Effettivi ne chieda la convocazione al Consiglio Direttivo.
10.2 L’ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, o in assenza di entrambi dal componente più anziano del Consiglio Direttivo, delibera a maggioranza semplice degli intervenuti sulle seguenti questioni:
- nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- approvazione del Rendiconto da presentarsi a cura del Tesoriere entro il mese di aprile di ogni anno;
- modifiche allo statuto;
- ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.
10.3 L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno 1/3 (un terzo) degli Associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa deve essere convocata a mezzo lettera, o fax, o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione: nella lettera di convocazione deve essere contenuto l’ordine del giorno e la data della eventuale seconda convocazione.
10.4 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione all’Assemblea Generale degli Iscritti.
10.5 Hanno diritto al voto soltanto i Associati Effettivi in regola col versamento delle quote sociali, purché iscritti da almeno due mesi all’Unione e la cui iscrizione sia stata ratificata dal Consiglio Direttivo locale. Dopo tale ratifica i nominativi dei nuovi iscritti devono essere inseriti, a cura del Consiglio Direttivo locale, nel database dell’UNIONE NAZIONALE.
10.6 Il risultato delle votazioni può essere contestato entro 5 (cinque) giorni successivi al giorno dello scrutinio con domanda scritta e firmata da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati aventi diritto al voto, indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri, oltre che per conoscenza al Consiglio Direttivo, il quale riunirà senza indugio il Collegio che deciderà ai sensi dell’articolo 14 del presente Statuto e riferirà al Presidente dell’Unione anche per l’eventuale riconvocazione dell’Assemblea.
ARTICOLO 11. Consiglio Direttivo
11.1 Il Consiglio Direttivo è composto da:
- un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile della Commissione Studio, eletti tra i soli Associati Effettivi, oltre che da altri Consiglieri fino a un numero massimo di dieci, tutti con una età non superiore, al momento della nomina, ai quarantatre anni;
- un Rappresentante dei Praticanti nella qualità di uditore senza diritto di voto, eletto dagli Associati Praticanti (ai sensi dell’art. 7.5 del presente Statuto), qualora la loro rappresentanza sia qualificata in almeno 10 (dieci) iscritti.
11.2 Le cariche di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Probiviri e di Rappresentante dei Praticanti, sono incompatibili con le cariche di componenti di Direttivi Nazionali in altre Associazioni Sindacali aventi scopi e obiettivi uguali o simili a quelli previsti dal presente statuto. La sussistenza di tale condizione di esclusiva deve essere dichiarata per iscritto dagli interessati ed inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri all’atto della nomina. L’assenza e/o il venir meno di tale condizione di esclusiva comporta il mancato insediamento o la decadenza automatica dalla carica di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Probiviri o di Rappresentante dei Praticanti.
11.3 Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall’Assemblea generale degli Associati e rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo sono sempre rieleggibili sino al raggiungimento del limite d’età di cui all’art. 11.1; il Presidente del Consiglio Direttivo non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
11.4 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile della Commissione di Studio. Il Consiglio Direttivo, approva, a maggioranza assoluta dei propri membri, il regolamento elettorale (da predisporre almeno 30 giorni antecedenti la data fissata per le elezioni) con il quale saranno definite le regole, le modalità e i termini che disciplineranno le elezioni del nuovo Consiglio.
11.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni trimestre e comunque ogni altra volta che lo convochi il Presidente o ne facciano richiesta due dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, ma per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
11.6 Il Consiglio Direttivo predispone le esecuzioni delle deliberazioni dell'Assemblea, stabilisce il programma di lavoro e delibera sui criteri, la misura e le modalità di versamento dei contributi associativi. Il Consiglio Direttivo è l'unico organo che autorizza spese. Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono fatte constare da un verbale della riunione redatto dal Segretario o, in sua assenza, da uno dei membri presenti.
11.7 Il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio e il rendiconto delle entrate e delle uscite che dovranno essere annualmente approvati dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo consegna il bilancio ed il rendiconto delle entrate e delle uscite, almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea degli Associati, al Collegio dei Probiviri, il quale attesterà all’assemblea la presa visione dello stesso e/o eventuali rilievi. Il bilancio annuale deve far riferimento sia alla situazione economica che a quella finanziaria dell'Associazione, nonché eventualmente a quella patrimoniale, e deve essere reso noto a tutti gli Associati.
11.8 L’Associazione è rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo in ogni circostanza; in sua assenza la rappresentanza è esercitata dal Vice Presidente o da un altro Associato delegato dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 12. Commissione di Studio
12.1 La Commissione di Studio è l’organo incaricato di studiare i problemi e le questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo e di elaborare le relazioni.
12.2 Essa è nominata ogni tre anni dal Consiglio Direttivo, ed è formata da 4(quattro) a 8 (otto) membri scelti tra tutti gli iscritti, oltre al componente del Consiglio Direttivo responsabile della Commissione. Essa designa, se necessario, delle sottocommissioni, delegando per ciascuna un proprio membro a coordinarne i lavori.
12.3 La commissione opera secondo un programma generale definito dal Consiglio Direttivo, il quale può anche affidarle l’approfondimento di particolari questioni culturali e di categoria. Nell’ambito del programma decide autonomamente lo studio anche di specifici argomenti demandando i lavori alle sottocommissioni secondo le materie di istituzione.
12.4 La Commissione di Studio è presieduta dal Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’articolo 11.4; nel suo ambito designa i relatori delle diverse questioni figuranti nel proprio ordine del giorno. Il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni è regolamentato dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 13. Comitato Consuntivo
13.1 Per decisioni di particolare importanza ed a discrezione del Consiglio Direttivo potrà essere convocato il Comitato Consuntivo. Esso è composto dal Consiglio Direttivo, dalla Commissione di Studio e dagli ex-Presidenti dell’Unione. E’ presieduto dal Presidente in carica pro-tempore dell’Associazione.
ARTICOLO 14. Collegio dei Probiviri
14.1 Il Collegio dei Probiviri, composto da un minimo di tre membri, è nominato dall’Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo (ai sensi dell’art.10.2) e per la stessa durata di questo; eserciterà funzioni arbitrali, giudiziali e di controllo nell’ambito dell’Unione. Qualora il numero degli Associati effettivi sia inferiore a 25 (venticinque), l’Assemblea ha facoltà di nominare un Probiviro Unico in luogo dell’Organo collegiale.
14.2 L’Assemblea eleggerà, inoltre, il Presidente del Collegio dei Probiviri, che dovrà avere requisiti di esperienza nell’ambito dell’Associazione e potrà essere scelto anche tra i soci aderenti.
14.3 Il Collegio dei Probiviri agirà su propria iniziativa o su istanza proveniente da Associati od Organi dell’Associazione per dirimere qualunque controversia. Le decisioni prese dai Probiviri sono vincolanti e inappellabili.
14.4 Qualsiasi esposto o ricorso rivolto al Collegio dovrà essere indirizzato presso lo studio del Presidente del Collegio medesimo; il Presidente del Collegio provvederà senza indugio a riunire il Collegio e riferirà al Presidente dell'Unione delle decisioni prese.
ARTICOLO 15. Cooptazione
15.1 Qualora nel corso del triennio venissero meno uno o più membri del Consiglio Direttivo, della Commissione di Studio o del Collegio dei Probiviri, ciascun organo procederà autonomamente alla cooptazione, ed i nuovi membri dureranno in carica sino allo scadere dello stesso originario triennio.
ARTICOLO 16. Disposizioni varie
16.1 Le cariche dell'Unione sono ricoperte a titolo gratuito; l'Assemblea può tuttavia, in occasione di particolari incarichi, prevedere per il Presidente, per i membri del Consiglio Direttivo, o per i membri della Commissione di Studio, il rimborso delle spese stabilendone i criteri, l'entità e le modalità.
16.2 Qualsiasi propaganda politica o religiosa all’interno dell’Unione è vietata.
ARTICOLO 17. Modifiche dello Statuto
17.1 Le clausole del presente Statuto non potranno essere modificate che attraverso una delibera dell’Assemblea generale degli Associati convocata a tale scopo.
17.2 La deliberazione sarà valida se otterrà almeno il voto favorevole di 1/3 (un terzo) più uno degli Associati Effettivi iscritti aventi diritto di voto, salvo migliore maggioranza degli aventi diritto al voto intervenuti. Tuttavia il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportarvi qualsiasi variazione fosse utile e necessaria, con successiva ratifica da parte dell’Assemblea, affinché nessuna delle prescrizioni del presente statuto sia in contrasto o difforme da quelle dello Statuto dell’UNIONE NAZIONALE attuale o futuro, ed è altresì espressamente autorizzato sin da ora e per qualunque momento, ad acquisire ed introdurre con forza di norma statutaria innovativa o modificativa del presente Statuto, mediante semplice propria delibera di accettazione, quelle specifiche indicazioni o prescrizioni che in qualsiasi momento dovessero essere richieste o dettate dalla Giunta Esecutiva o dal Collegio dei Probiviri dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Elezioni UGDCEC 2022
Il 22 settembre 2022 si celebreranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.
Qui esposti integralmente (i) convocazione assemblea, (ii) regolamento elettorale, (iii) statuto.
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NUOVA CONVENZIONE CON PartnerUP per MySolution
abbiamo il piacere di informarVi che abbiamo sottoscritto una convenzione valida per tutti gli associati con PartnerUP srl, agenzia di rappresentanza per il marchio MySolution.
La convenzione consiste nell'iniziativa “Informativa MySolution”, ovvero la ricezione quotidiana di contenuti editoriali riservati.
Nello specifico i contenuti editoriali messi a disposizione quotidianamente sono:
- Circolare Monografica
- Commenti come approfondimento alle due principali novità del giorno
- Video Pillola del Lunedì, riassunto della settimana precedente di tutte le novità
Tale iniziativa ha un obbiettivo principale:
Fornire ai Professionisti uno strumento efficace e di qualità che gli permetta un aggiornamento quotidiano dal taglio pratico e che possa essere un vero supporto.
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Il Direttivo UGDCEC Padova